NORMATIVA E LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE NAZIONALE

PROPOSTA DI LEGGE – INVECCHIAMENTO ATTIVO

Misure per favorire l’invecchiamento attivo della popolazione attraverso l’impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale e le iniziative di formazione permanente
Presentata il 18 gennaio 2016

Proposta di legge sull’invecchiamento attivo

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LE DISABILITÀ:

La legge del 9 gennaio 1989, n. 13, “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”. La normativa è stata però modificata all’articolo 2 comma 1 dalle nuove disposizioni sul regolamento di condominio (Legge 11 dicembre 2012, n. 220), in vigore dal 18 giugno 2013.
Legge 9 gennaio 1989, n. 13.pdf
La modifica introdotta dalla Legge 11 dicembre 2012

Il decreto ministeriale del ministero dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989, n. 236, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
DM 14 giugno 1989, n. 236.pdf

La legge del 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104.pdf

Il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.
DPR 24 luglio 1996, n. 503.pdf

Il decreto ministeriale del 27 agosto 1999, n. 332, emanato dal Ministero della Salute: “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”, il cosiddetto “Nomenclatore Tariffario“, diviso in tre elenchi con la descrizione di ausili, ortesi e protesi.
 DM 27 agosto 1999, n. 332

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

Piano Nazionale di Edilizia Abitativa:
DM 19 dicembre 2011
DPCM 16 luglio 2009
Allegato 1- Ripartizione delle risorse

Allegato 2 – Interventi ammessi al finanziamento

Legge 6 agosto 2008, n. 133 – Capo IV Art. 1 (Piano Casa)

Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile

Con le risorse pari a 280 milioni di euro di finanziamento statale, a cui si aggiungono cofinanziamenti regionali da confermare per complessivi 84 milioni di euro e cofinanziamenti comunali in misura pari ad almeno il quattordici per cento del finanziamento complessivo Stato-regione in relazione a ciascuna proposta di intervento, è attivato un programma innovativo in ambito urbano denominato “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”.
Questo programma è finalizzato a incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché a migliorare l’equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizioni di forte disagio abitativo.
DM 26 marzo 2008, n. 2295

Programmi Straordinari di Edilizia Residenziale
Decreto Interministeriale 18 dicembre 2007, n. 127/DA
Allegato 1
Circolare Attuativa

Programma Straordinario di Edilizia Residenziale per i Dipendenti delle Amministrazioni dello Stato (art.18 della legge 203/1991):
Circolare 23 maggio 2007, n. C/575
DM 25 novembre 2004, n. A/8421
DM 10 maggio 2002, n. 215

Riduzione del Disagio Abitativo dei conduttori d immobili assoggettati a misure esecutive di rilascio:
DM 16 marzo 2006

Disposizioni sulla prestazione energetica nell’edilizia
Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192
Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63

Contratti di Quartiere II:
Con i DD.MM. 27.12.2001 (supplemento ordinario n. 142 alla G.U. del 12.07.2002, n. 162) e 30.12.2002 (G.U. 23.04.2003, n. 94) sono state individuate le risorse finanziarie e stabilite le procedure per l’attuazione dei programmi innovativi in ambito urbano denominati” Contratti di quartiere II”. Il programma riguarda i quartieri periferici o comunque degradati.
DM 30 dicembre 2002
DM 27 dicembre 2001, n. 2522

Il decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
DPR 6 giugno 2001, n. 380.pdf

Locazione degli Immobili adibiti ad Uso Abitativo:
Legge 9 dicembre 1998, n. 431

Per saperne di più:
www.legislazionetecnica.it


LEGISLAZIONE REGIONALE

NORMATIVE REGIONALI SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
EMILIA – ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 29 / 1997

FRIULI – VENEZIA GIULIA
LEGGE REGIONALE 10 / 1998

LAZIO
LEGGE REGIONALE 74 / 1989

LIGURIA
LEGGE REGIONALE 15 / 1989

LOMBARDIA
LEGGE REGIONALE 6 / 1989

MARCHE
LEGGE REGIONALE 52 / 1990

PUGLIA
LEGGE REGIONALE 6 / 2003

TOSCANA
LEGGE REGIONALE 47 / 1991

TRENTO (PROVINCIA AUTONOMA)
LEGGE PROVINCIALE 1 1991
DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE 6032 / 1997
DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE 1854 / 2009

VENETO
LEGGE REGIONALE 16 / 2007
DELIBERA GIUNTA REGIONALE 2422 / 2008


 

GIURISPRUDENZA

DISABILITA’ E ANZIANI

Tribunale di Napoli – Sentenza del 14 marzo 1994
Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Norme applicabili a ultrasessantacinquenni

 Le norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, contenute nella L. 9 gennaio 1989, n. 13, sono applicabili anche a favore delle persone ultrasessantacinquenni che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

INSTALLAZIONE DI ASCENSORI

Corte di Cassazione – Seconda sezione civile, sentenza n. 3840 del 1 aprile 1995
Installazione di un ascensore in condominio. Intervento sulle parti comuni a spese dei condòmini interessati senza autorizzazione dell’assemblea.L’approvazione con determinate maggioranze degli interventi che modificano le parti comuni di uno stabile è richiesta quando questi comportino per tutti i condòmini delle spese, ripartite su base millesimale. Invece, nel caso in cui non si faccia questione di spese, si applica la  norma generale dell’articolo 1102 del Codice civile secondo il quale ciascun partecipante “può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso”. A tal fine può apportare a proprie spese le modifiche necessarie per il miglior godimento della cosa comune. Va considerato tra questo tipo di innovazioni anche l’impianto di un ascensore posto all’esterno di uno stabile che risulti potenzialmente al servizio di tutti.
La maggioranza dei condòmini non può opporsi all’uso delle parti condominiali per la costruzione di un ascensore quando la relativa spesa sia a carico dei soggetti interessati alla realizzazione dell’opera e questa sia potenzialmente al servizio di tutti i condòmini.
Corte di Cassazione – Seconda sezione civile, sentenza n. 3508 del 10 aprile 1999
Installazione di un ascensore in condominio. Intervento sulle parti comuni a spese dei condòmini interessati senza autorizzazione dell’assemblea.L’art. 1120 del Codice Civile, nel richiedere che le “innovazioni della cosa comune” siano approvate dai condòmini con determinate maggioranze, mira essenzialmente a disciplinare l’approvazione di innovazioni che comportino una spesa da ripartire fra tutti i condòmini su base millesimale. Se invece un solo condòmino si fa carico interamente della spesa, si applica la norma generale di cui all’art. 1102 del Codice Civile che contempla anche le innovazioni e secondo cui ciascun partecipante può utilizzare e portare modificazioni alle parti comuni purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne ugualmente uso.
Quando ricorrono queste condizioni, pertanto, un condòmino ha facoltà di installare nella tromba delle scale dell’edificio condominiale un ascensore, ponendolo a disposizione degli altri condòmini e può far valere il relativo diritto con azione di accertamento in contraddittorio degli altri condòmini che contestino il diritto stesso, indipendentemente dalla mancata impugnazione della delibera assembleare che eventualmente abbia respinto la sua proposta al riguardo.
Corte di Cassazione – Seconda sezione civile, sentenza n. 9033 del 4 luglio 2001
Installazione di un ascensore in condominio. Legittimità dell’intervento sulle parti comuni purché non si pregiudichi il loro godimento da parte degli altri condòmini.Il fatto che in un condominio l’installazione di un ascensore a cura e spese di alcuni condòmini limiti ad altri condòmini l’originaria possibilità di utilizzazione delle scale e dell’andito, non rende l’innovazione lesiva del divieto posto dall’art. 1120, comma 2, del Codice civile purché risulti che la  stessa non pregiudichi il godimento della cosa comune da parte di tutti gli inquilini.
Né vale la pretesa dei condòmini che non traggono alcun vantaggio dall’installazione dell’ascensore
(vista l’inutilità o inutilizzabilità della struttura da parte loro) di ottenere dei “vantaggi compensativi”. La citata norma sulle innovazioni del Codice Civile, infatti, nel vietare, tra l’altro, quelle che “rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condòmino”, non prevede che, nel contempo, debba necessariamente derivare un “vantaggio compensativo” per i condòmini cui non giovi immediatamente e direttamente l’innovazione.

Corte di Cassazione – Seconda sezione civile, sentenza n. 8286 del 20 aprile 2005
Installazione di un servoscala e/o di un ascensore in un condominioIn tema di deliberazioni condominiali, l’installazione di un servo-scala per facilitare l’accesso ai disabili non implica la rinuncia alla realizzazione di altri strumenti considerati idonei al superamento delle barriere architettoniche e deliberati dall’assemblea. A tal fine, l’installazione dell’ascensore rientra tra le innovazioni idonee ad eliminare le barriere architettoniche che possono essere approvate dall’assemblea condominiale con le maggioranze ridotte prescritte dall’art. 1136, commi 2 e 3, del Codice Civile (“sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio o, in seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio”), ferma restando l’applicazione dell’art. 1120, comma 2, del Codice civile (“sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”).
Corte di Cassazione – Seconda sezione civile, sentenza n. 12847 del 1 giugno 2007
Installazione di un ascensore in condominio. Limiti alla riduzione dell’ampiezza del vano scaleL’art. 2 della Legge 9 gennaio 1989 n. 13, nel prevedere la possibilità per l’assemblea condominiale di approvare con le maggioranze indicate nell’art. 1136, comma 2 e 3 del Codice Civile, in deroga all’art. 1120, comma 1, le innovazioni dirette a favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, dispone tuttavia che resta fermo il disposto dell’art. 1120, comma 2 dello stesso Codice Civile, il quale vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile menomazione dell’utilizzo originario.
Nel caso trattato, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano dichiarato nulla la delibera condominiale, adottata a maggioranza, che approvava l’installazione di un ascensore volto a favorire le esigenze di due condomini con disabilità, in quanto essa, comportando la riduzione di cm. 85 della larghezza della rampa delle scale, rendeva disagevole il contemporaneo passaggio di più persone e problematico il trasporto di oggetti di grosse dimensioni.

Corte di Cassazione – Seconda sezione civile, sentenza n. 14786 del 24 giugno 2009
Installazione di un ascensore in un condominio. Limiti alla possibilità di intervento sulle parti comuniIn una chiostrina (cortiletto interno) viene installato un ascensore che serve i diversi piani del condominio, con l’approvazione dell’assemblea di condominio e con le maggioranze previste dalla Legge 13/1989. Il ricorrente contesta, fra l’altro, che questa installazione comporta la stabile ed esclusiva occupazione da parte di alcuni condòmini di una porzione della chiostrina che sarebbe stata così destinata all’uso soltanto dei condòmini a vantaggio dei quali sarebbe stato costruito l’impianto, sottraendone definitivamente l’uso al condomino che era in disaccordo. L’intervento, inoltre, riduce il godimento di aria e luce agli appartamenti che si affacciano sulla chiostrina e comporta la chiusura delle aperture sul vano scale.
Per la Cassazione la delibera dell’assemblea condominiale che approva la realizzazione dell’ascensore in questo caso è illegittima (quale che sia la maggioranza che l’ha adottata) in quanto viola il secondo comma dell’articolo 1120 del Codice Civile, dal momento che autorizza interventi che rendono “inservibili all’uso o al godimento” di alcuni condòmini talune parti comuni.
Tocca al giudice di merito accertare, caso per caso, “se l’uso del bene comune da parte di un condòmino sia tale da pregiudicare le facoltà di godimento da parte degli altri” ovvero se a causa dell’intervento “parti del bene comune siano di fatto destinate ad uso e comodità esclusiva di singoli condòmini o se il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione”.RAMPE D’ACCESSO

Pretura di Milano, Ordinanza del 18 aprile 1989
Collocazione di una rampa d’accesso al portone di un condominio

La collocazione di una rampa d’accesso al portone d’ingresso di uno stabile, richiesta da una persona disabile con riferimento alle disposizioni previste dalla L. n. 13/1989 (“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”), non può essere autorizzata qualora tale collocazione determini innovazioni di carattere murario all’ingresso ed interventi sul giardino comune tali da modificare l’estetica dell’immobile e da sottrarre una porzione della cosa comune allo sfruttamento da parte di tutti i condòmini, per attrarla nella sfera di esclusiva disponibilità del singolo.

 

SERVIZI IGIENICI

Corte di Cassazione –  Terza sezione penale, sentenza n. 17 marzo 2000

Eliminazione di barriere architettoniche e realizzazione di un vano destinato a servizio igienico

Un cittadino paraplegico è stato condannato nei precedenti gradi di giudizio per aver costruito una stanza destinata a servizi igienici al piano terra della propria abitazione, mentre il progetto edilizio autorizzato dall’amministrazione comunale prevedeva il bagno al primo piano. Avendo realizzato l’opera in modo difforme dal progetto, l’imputato, secondo i giudici, è incorso in un abuso edilizio.
La difesa ha sostenuto che la modifica si configurava come un intervento di eliminazione di barriere architettoniche e come tale non aveva bisogno di autorizzazione.
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi della difesa e confermato la condanna. Per la Corte, sulla base dell’art. 1. comma 2, della legge 13/89 le opere idonee all’abolizione delle barriere architettoniche sono sostanzialmente solo quelle che garantiscono “l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici ai soggetti portatori di handicap” mediante “accorgimenti finalizzati ad eliminare un ostacolo tra un luogo e un altro che la persona handicappata deve egualmente frequentare” cioè, sulla base di quanto indicato dall’art. 1 della legge 13/89: “installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala; opere atte a consentire almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento”.
La realizzazione di una stanza da destinare a servizio igienico nell’abitazione di un soggetto paraplegico non può essere considerata eliminazione di una barriera architettonica e dunque ha bisogno di un preventivo atto di assenso da parte dell’amministrazione pubblica.