Installare un ascensore su area comune, per eliminare le barriere architettoniche o ridurre il disagio dei disabili, è innovazione da approvarsicon la maggioranza dell’articolo 1136, commi 2 e 3, del Codice civile. Per solidarietà condominiale, e nel contemperare i vari interessi in gioco tra cui quello dei disabili a fruire dell’edificio, la perdita della possibilità di affaccio dai poggioli condominiali dal lato frontale degli stessi è sacrificio ragionevole e sostenibile. Lo precisail Tribunale di Pordenone con sentenza numero 267 del 25 maggio 2020.
La vicenda
Motivo di lite, l’approvata costruzione di un ascensore esterno all’edificio contestata da tre condòmini. La delibera, lamentano, era invalida per diverse ragioni: violazione della previa informazione (l’assemblea straordinaria avrebbe avuto un oggetto diverso rispetto a quello indicato
come ordine del giorno); mancato rispetto del quorum deliberativo necessario per la modifica della destinazione d’uso di parti comuni; lesione al decoro architettonico ed estetico dello stabile; riduzione del cortile con perdita di parcheggi e della possibilità di affaccio dei poggioli condominiali.